Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge interviene nel regolamentare il settore della circolazione con mezzi motorizzati su strade a fondo naturale e fuori strada. Già nella scorsa legislatura il gruppo della Lega nord Padania aveva manifestato particolare interesse sulle problematiche che da decenni riguardano il settore, firmando insieme ad altri parlamentari della Casa delle Libertà un disegno di legge (atto Senato n. 2991, XIV legislatura) che aveva il pregio di regolamentare in modo chiaro e univoco una materia estremamente tecnica come quella della circolazione su fuori strada.
      L'intenzione di riproporre in questa legislatura lo stesso testo normativo, sul quale non è mai stato avviato un dibattito parlamentare, è legata alla necessità di definire con legge statale l'insieme di regole che disciplinano il settore della circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada, in modo che ciascun soggetto istituzionale abbia chiaramente riconosciute le proprie competenze in materia e intervenga nel garantire il corretto utilizzo del sistema viario, la sicurezza degli utenti e la tutela dell'ambiente naturale. I motivi che impongono un intervento legislativo sono i seguenti:

          a) insufficienza della vigente legislazione regionale vincolistica che, prescindendo da un'esatta definizione di circolazione fuori strada, spesso adotta a proprio presupposto concettualizzazioni potenzialmente confliggenti con i princìpi in tema di strade a fondo naturale accolti dal vigente codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

          b) necessità di individuare sul piano nazionale strumenti atti a permettere la difesa del territorio e dell'ambiente, nella più vasta accezione di tali termini, da

 

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eventuali usi impropri o eccessivi dei mezzi motorizzati su strade a fondo naturale o fuori strada;

          c) opportunità di garantire un disciplinato svolgimento della circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada effettuata per fini sportivi e ricreativi. Da un lato, infatti, appare degna di tutela l'attività sportiva comunemente denominata «fuori strada», che da sempre è riconosciuta, promossa e tutelata nell'ambito delle competenti federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano e che ancora di recente ha portato all'Italia lusinghieri riconoscimenti in campo internazionale; dall'altro, occorre ovviare ad una diffusa illegalità di comportamenti, creatasi in certe zone a cagione di una legislazione regionale eccessivamente vincolistica;

          d) necessità della contemporanea individuazione di strumenti atti a permettere la corretta allocazione delle esistenti risorse viarie tra i vari ambiti di possibile utilizzazione;

          e) necessità di rispettare le prerogative degli enti territoriali minori in tema di viabilità, essendo evidente che solo le comunità che vivono sul territorio possono compiutamente valutare gli effetti pratici di un più o meno intenso utilizzo della viabilità a fondo naturale insistente sul proprio territorio;

          f) necessità di recuperare e di salvaguardare un patrimonio di strade a fondo naturale, oggi a rischio di depauperamento anche per disuso a causa della difficoltà di individuare legittimi ambiti di utilizzo;

          g) esigenza di accrescere la riconoscibilità per gli utenti delle prescrizioni poste alla circolazione in questione, anche al fine di limitare le difficoltà di interpretazione e il conseguente aumento della contenziosità, nonché esigenza di semplificare le procedure di rilascio di permessi particolari di circolazione per fini sportivi e ricreativi, non essendo realistico imporre sia ai privati che agli enti territoriali eccessivi oneri burocratici per l'identificazione e la certificazione dei percorsi.

      Entrando nel dettaglio, i primi tre articoli della presente proposta di legge recano i princìpi generali e le definizioni, mentre gli articoli da 4 a 9 disciplinano la circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada. Gli articoli 10 e 11 regolamentano lo svolgimento di gare e di manifestazioni motoristiche sportive; gli articoli 12 e 13 recano norme sugli impianti fissi e sulla vigilanza sull'osservanza della legge; l'articolo 14, infine, prevede le sanzioni.

 

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